Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (Decreto 21 giugno 2010 n. 132) istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge  24  dicembre  2007.

Si tratta di un Fondo per i mutui per l’acquisto della prima casa istituito per  provvedere  al  pagamento  dei  costi  delle  procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per  la  sospensione  del pagamento delle rate dei mutui stessi: il Fondo rimborserà alle banche determinati costi dovuti alla sospensione delle rate a condizione che le richieste di sospensione provengano da soggetti che ne hanno effettivamente diritto in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

Chi può beneficiare dell’agevolazione

Quanti sono titolari di un mutuo per l’acquisto di proprietà immobiliare, col fine di adibirla ad abitazione principale, se nel territorio nazionale e il cui indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non sia superiore a 30mila euro. Il mutuo non può superare i 250.000,00 euro e l’immobile per il quale è stato contratto il mutuo deve essere “non di lusso”.

Per poter usufruire dell’agevolazione inoltre è necessario che il soggetto che ha contratto il mutuo si trovi nella impossibilità di farvi fronte e pagare le rate a causa di uno dei seguenti eventi:

  • perdita del posto di lavoro;
  • morte o condizioni di non autosufficienza di  uno dei componenti il nucleo  familiare,  nel  caso almeno il 30% del reddito della famiglia provenga da questa persona;
  • spese mediche (o per assistenza domiciliare) documentate non inferiori a 5.000 euro
  • spese riguardanti la manutenzione o la ristrutturazione (assolutamente necessarie) sempre per importi non inferiori a 5.000 euro
  • aumento della rata del mutuo se a tasso variabile, di almeno il 25% in caso di pagamenti su base semestrale, del 20% nell’ipotesi di rate mensili.

Domanda per la sospensione del mutuo

Il soggetto in possesso dei requisiti può presentare alla banca una domanda di sospensione indicando il periodo di tempo per il quale si intende usufruire dell’interruzione con allegata la certificazione Isee rilasciata da un soggetto abilitato e la documentazione per dimostrare quali siano i fatti, fra quelli previsti dalla legge e sopra elencati, che impediscano il regolare pagamento delle rate del mutuo. Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda la banca provvederà ad inviare tutta la documentazione al Fondo di solidarietà, indicando i costi dell’operazione. Il Fondo esamina il caso e fornisce l’eventuale nullaosta all’istituto di credito entro 15 giorni. Quest’ultimo ha tempo 5 giorni per informare il beneficiario.

Nell’arco di un mese quindi titolare del mutuo è a conoscenza dell’accettazione o del rifiuto della domanda per la sospensione della rata del mutuo.

Oggetto ed ammontare delle agevolazioni

A fronte della sospensione del pagamento delle  rate  del mutuo il Fondo rimborsa alle banche i  costi  sostenuti  dal  beneficiario  per  eventuali  onorari  notarili anticipati dalla banca e  la quota di interessi sulle rate per le quali ha effetto la sospensione del  pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui.


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